"....vorrei che questo spazio virtuale diventasse un punto di riferimento attivo dell'Avvocatura romana, per combattere uniti le battaglie di politica forense in cui crediamo ..."
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SEMINARIO DI MERC. 23: SCARICA QUI IL MODULO PER PRESENZIARE!

Cliccando qui su: MODULO PRESENZA 23.5.12 puoi scaricare il modulo indispensabile per presenziare al seminario di aggiornamento professionale, gratuito e senza obbligo di preventiva prenotazione, che si terrà mercoledì 23 maggio (ore 13-15) col titolo: “Neuroscienze e processo penale”.

La frequenza è utile per il conseguimento di n. 2 crediti formativi accreditati dall’Ordine di Roma.

Per presenziare non occorrono prenotazioni, ma è sufficiente recarsi puntuali nella sala di V.le degli Olimpionici n. 7, portando due originali del modulo di presenza compilato (in stampatello o col PC) che sarà vidimato all’ingresso e firmato all’uscita.

L’accesso sarà consentito nei soli limiti di capienza della sala; dopo i 15 min. “accademici”, NON possono essere consentiti accessi tardivi (anche per non disturbare i colleghi puntuali ed i relatori); all’uscita NON possono essere firmati e validati i moduli privi del timbro apposto all’ingresso; i ritardatari hanno la certezza di restare in piedi, perché il criterio per l’assegnazione dei posti a sedere è quello (universale e democratico) del “chi tardi arriva male alloggia”; infine, per i colleghi iscritti ad Ordini diversi da quello capitolino è essenziale, nel loro interesse, che verifichino preventivamente se il loro Ordine d’appartenenza riconosce o meno i seminari accreditati da Roma.

IL TAR CAPITOLINO DICHIARA (ADDIRITTURA) LA NULLITA’ DEL REGOLAMENTO SULLE C.D. SPECIALIZZAZIONI IMPOSTO DAL CNF E SOSTENUTO DA POCHE ASSOCIAZIONI C.D. SPECIALISTICHE: VINCONO GLI AVVOCATI ROMANI, RAPPRESENTATI E DIFESI DA GALLETTI, COORDINATORE DELLA COMM.NE DI DIRITTO AMM.VO DELL’OUA E PRES.TE DI AZIONE LEGALE.

Nel settembre del 2010 siamo stati i primi a “scagliarci” contro l’odioso ed illegittimo regolamento sulle specializzazioni imposto (purtroppo) dal Consiglio Nazionale Forense (il nostro organo giurisdizionale “domestico”) il quale pretese di regolamentare il riconoscimento del titolo di specialista a partire dal 30 giugno 2011: solo dopo 6 anni dall’iscrizione all’albo gli avvocati avrebbero potuto frequentare (s’intende, a loro spese!) un corso biennale di almeno 200 ore complessive (con assenze non superiori al 10%) che avrebbe dato loro diritto a sostenere un esame (scritto + orale) dinanzi al CNF all’esito positivo del quale era possibile conseguire il diploma di specialista in una (o al massimo due) delle n. 11 aree del diritto individuate ad libitum dal CNF che, dunque, avrebbe tenuto ulteriori 11 elenchi di avvocati (oltre l’albo dei cassazionisti).

Ebbene, all’epoca abbiamo fatto per il bene comune l’unica cosa che chiunque si aspetterebbe da un avvocato: abbiamo adito, assieme ad una significativa rappresentanza dei nostri splendidi e coraggiosi 73 delegati romani al congresso nazionale forense di Genova del novembre 2010, il competente giudice amministrativo, ivi denunciando l’assenza di una disposizione che attribuisse il potere regolamentare nella materia al CNF e, addirittura, la perdurante vigenza di una disposizione della nostra legge professionale che vietava (e vieta, senza se e senza ma) le specializzazioni gli avvocati.

Con la sentenza di accoglimento 5151 del 2011 dep. 9.6.2011, la Sezione Prima del TAR romano ha accolto in toto le nostre tesi difensive (e politico-forensi), evidenziando addirittura come “al Collegio non è dato comprendere da quale fonte normativa il CNF abbia derivato la potestà, esercitata con l’atto impugnato, di creare ex novo una figura professionale precedentemente non contemplata dal vigente ordinamento – quella dell’avvocato specialista – che si aggiunge alle figure dell’avvocato iscritto all’albo e dell’avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori”; il TAR ha poi rappresentato che “in ogni caso, alla luce della perdurante vigenza dell’art. 91 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, recante “Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore”, convertito dalla l. 22 gennaio 1934, n. 36, che dispone che “Alle professioni di avvocato e di procuratore non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami di esercizio professionale”, non è consentito dubitare che la via regolamentare è assolutamente inidonea ad incidere autonomamente su tale preclusione, posta da fonte di rango normativo primario”.

Dunque, il TAR di Roma ha definitivamente accertato “la assoluta carenza di attribuzione in capo al CNF della regolamentazione assunta con il gravato provvedimento” che, dunque, è stato inevitabilmente “dichiarato nullo”.

Nessuno può (e deve) gioire o cantare “vittoria” della plateale sconfitta del nostro CNF (e delle associazioni beneficiarie del regolamento le quali – almeno in prima battuta – avrebbero gestito in regime di monopolio la formazione degli specialisti) e duole evidenziare come la stessa avrebbe potuto evitarsi se solo il medesimo CNF avesse fatto, per così dire, “un passo indietro”, dando peraltro doverosa attuazione alla mozione in materia di specializzazioni approvata dalla stragrande maggioranza dei delegati congressuali di Genova (sul testo che, peraltro, proprio da noi era stato predisposto), dove si invocava, anche in autotutela, la revoca o l’annullamento.

Peccato anche per la posizione assunta dall’Ordine capitolino che – diversamente da svariati altri Ordini (es. Napoli, Palermo, Bari, Firenze, Unione del Lazio) e nonostante il dissenso dei “soliti” consiglieri Vaglio, Di Tosto, Cerè e Cassiani – nella seduta del 14 ottobre 2010 aveva espresso “il proprio apprezzamento per l’iniziativa del Consiglio Nazionale Forense che ha, così, reso concreta la volontà diffusa dell’Avvocatura di avviare un serio percorso di qualificazione della categoria, già iniziato, fra l’altro, con la regolamentazione della formazione continua”, giungendo finanche ad apprezzare “il metodo di confronto democratico coltivato dal Consiglio Nazionale Forense per giungere alla stesura dell’attuale testo regolamentare”.

Per saperne di più ed approfondire le nostre tesi difensive (che contengono anche spunti di riflessione d’attualità politica forense) è possibile leggere gli atti che abbiamo depositato nel giudizio ed, in particolare, lo stralcio del ricorso al Tar, la memoria di merito ed, infine, le note di replica.

CAOS TARIFFE POST LIBERALIZZAZIONI. LEGGI LA POSIZIONE DEL GOVERNO E LE PRIME RISPOSTE AL QUESITO: “COME FAMO ORA ER PRECETTO?”. LE PRIME BOZZE DI CONTRATTO PROF.LE

Dopo la pubblicazione del noto DL 1/2012 sulle c.d. liberalizzazioni (v. Gazzetta ufficiale – Testo decreto liberalizzazioni) e il vuoto normativo successivo all’abolizione delle tariffe professionali, ecco di seguito i primi interventi interpretativi; in particolare, segnaliamo

la posizione governativa (v. risposta Governo su int.ne),

la posizione del Tribunale di Verona (v. circolare Pres.te Trib. VR),

la posizione dell’Ordine di Brescia (v. circolare Ordine BS),

la posizione della girusprudenza con la prima ordinanza di remissione alla Corte Cost. (ord. 1.2.12 rimessione del Trib. Cosenza su tariffe).

Rimettiamo anche la prima bozze di contratto professionale da sottoporre all’approvazione dell’assistito e, in particolare:

la bozza di Azione Legale (v. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE),

lo schema dell’Unione degli Ordini del Triveneto (v. contratto professionale Unione Triveneta Ordini),

lo schema suggerito da AIAC (v. contratto professionale AIAC).

Attendiamo cortesi segnalazioni dai colleghi per implementare le indicazioni all’indirizzo mail: antoninogalletti@tin.it

ORARIO DI APERTURA CANCELLERIE E UFFICI GIUDIZIARI CAPITOLINI

Col ricorso depositato il 14.11.2011 abbiamo contestato la legittimità dei provvedimenti del presidente del Tribunale di Roma e del dirigente della cancelleria che hanno disposto la limitazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici e delle cancellerie (dal 1.10.2011 sino al 23.10.2011, per 3 ore al giorno con orario 9-12 e dal 24.10.2011 sino al 31.12.2011, per 3 ore al giorno con orario 10-13).

Avverso gli illegittimi provvedimenti che recavano nocumento alla cittadinanza ed ai 24 mila avvocati romani non bastava genericamente lagnarsi.

Ancora una volta, abbiamo fatto quello che ciascuno si sarebbe atteso da chi si occupa di politica forense: siamo insorti dinanzi al TAR di Roma per tutelare i diritti e gli interessi dei cittadini e della famiglia forense capitolina, così come, peraltro, avevamo già fatto con successo avverso l’odioso regolamento che il CNF aveva dettato sulle c.d. specializzazioni (del quale abbiamo ottenuto addirittura la declaratoria della nullità).

Per saperne di più sui motivi del ricorso, è possibile leggere la versione integrale del ricorso + la nota di deposito + l’avviso di fissazione della Camera di Consiglio al 7 dicembre, cliccando qui: Ricorso Tar con nota di deposito e fissazione udienza.

Ecco di seguito la rassegna stampa relativa all’iniziativa giudiziaria2011_11_19ILTEMPO19.11.11 guida al diritto18.11.11 mondoprofessionistiavvocati sole24ore 301111

Il diniego della tutela cautelare monocratica avrebbe potuto consentire all’Amministrazione resistente di rideterminarsi in senso conforme alla legge anche alla luce dei vizi-motivi di censura evidenziati nel ricorso, ma ciò non è avvenuto.

Soltanto dopo il nostro ricorso ed a poche ore di distanza dalla Camera di Consiglio fissata per il  7 dicembre, è stato nuovamente modificato l’orario con la “(ri)conquista” di una ulteriore mezz’ora, donde l’orario di apertura dal 1 dicembre p.v. e sino al 30 giugno 2012 era stato fissato dalle 9 alle 12,30: ebbene, pure apprendendo con soddisfazione la notizia, non siamo stati né soddisfatti, né appagati.

Così, con i motivi aggiunti depositati il 30.11.2011 (clicca qui su: motivi aggiunti ric. Tar Galletti) , siamo stati costretti a censurare il “nuovo” provvedimento che aveva disposto la limitazione dell’orario di apertura dal 1.12.2011 sino al 30.6.2012, per 3 ore e mezzo al giorno con orario 9-12,30.

La difesa della Amministrazione resistente è stata egregiamente sostenuta dall’Avvocatura Generale dello Stato ed è pure stato notificato anche un incredibile intervento ad opponendum di taluni (cinque!) colleghi romani, soddisfatti dell’accordo (al ribasso?) asseritamente intervenuto tra la Presidenza del Tribunale e quella dell’Ordine per l’apertura a sole 3,5 ore giornaliere.

Noi non ci siamo arresi!

Siamo andati avanti e, all’esito della Camera di Consiglio del 19.12.2011, abbiamo ottenuto la favorevole ordinanza del Tar di Roma, Sezione Prima, n. 4912/2011 depositata il 20.12.2011, dove -in ossequio a quanto richiesto con i motivi aggiunti- è stata accordata la tutela cautelare ed accolta la c.d. sospensiva in ragione della ritenuta perdurante vigenza della disciplina legislativa (art. 162 L. 1196/1960) “secondo cui le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali“: leggi qui in anteprima l’ord TAR cancellerie!

Ecco di seguito la vasta eco che il favorevole esito cautelare del ricorso ha raccolto sulla stampa nazionale e locale: Guida_al_diritto_211211 + VirgilioNotizie_201211Repubblica.it_201211 + Blitz_quotidiano_201211 + Diritto_e_giustizia_211211 + EasyNews_201211 + Justice_Tv_211211 + MondoProfeswsionisti_211211 + Roma_Notizie_211211 + RomaToday_201211.

Da ultimo, mentre l’Ufficio del Giudice di Pace si è subito adeguato al nuovo orario (cfr.: Orario GdP Civile + Orario GdP Penale + Orario GdP Ufficio Stranieri), il Tribunale di Roma persevera nell’illegittima limitazione dell’orario a sole tre ore e mezza e, dunque, siamo andati avanti e abbiamo notificato l’istanza per l’esecuzione della misura cautelare (cfr. istanza attuazione sospensiva), chiedendo la nomina di un commissario ad acta ed informado le Autorità competenti per l’esercizio dell’azione disciplinare e penale.

Prima della discussione della Camera di Consiglio del 22.3.2012, fissata dinanzi al TAR per l’attuazione dell’ordinanza cautelare, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello medio tempore interposto dell’Amministrazione (v. ordinanza cautelare Cons. St.)

Non resta che attendere a breve la fissazione dell’udienza per la discussione del merito dinanzi al TAR.

Sono la persona meno indicata per commentare l’ordinanza e sono certo che tanti “iettatori”, sino ad oggi silenti, diranno la loro. Mi limito solo a rilevare che nel gravame l’Amministrazione appellante non aveva neppure svolto censure in ordine alla sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile (cfr. la memoria appellati Cons. St.).

Peraltro, a seguito dell’ordinanza del TAR di Roma n. 4912/2011 del 20.12.2012 (cfr. ord TAR cancellerie), poi riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 916/2012 del 6.3.2012 (cfr. ordinanza cautelare Cons. St.), il presidente vicario del ordinario e il dirigente amministrativo, con la nota prot. 1149 int. del 21.2.2012, hanno disposto che “in esecuzione dell’ordinanza del TAR – Lazio n. 4912/2011, nonché conformemente alla richiesta della Amministrazione centrale in data 16/02/2012 con decorrenza immediata gli uffici e le cancellerie del Tribunale di Roma ripristineranno l’orario di apertura al Pubblico, in vigore antecedentemente al 1° ottobre 2011”: l’orario di apertura, dunque, “ritorna” dalle 9 alle 13.

Appare, dunque, confermata la fondatezza della nostra tesi che è stata oggetto di espresso riconoscimento da parte delle stesse Autorità emananti gli illegittimi provvedimenti impugnati di limitazione degli orari e, soprattutto, del Ministero resistente il quale ha ordinato loro la revoca dei medesimi provvedimenti e la reviviscenza di quelli antecedenti, con buona pace delle errate previsioni di talune (invero) sporadiche e isolate voci.

Se oggi le cancellerie e gli uffici non sono aperti soltanto per 3 ore o per 3,5 ore, ma per 4 ore (il Tribunale) e per 5 ore (gli uffici del Giudice di Pace) a beneficio dell’intera famiglia forense capitolina, il merito deve essere riconosciuto soltanto alla nostra coraggiosa azione che tanti colleghi romani hanno sostenuto e incoraggiato sin dal principio.

INCOSTITUZIONALE IL PREVISTO TAGLIO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. A RISCHIO 52 TRIBUNALI, 200 SEZIONI DISTACCATE E 700 SEDI DI GIUDICE DI PACE. IL TRIBUNALE DI ROMA, GIA’ “SATURO” E CON LE CANCELLERIE APERTE PER SOLE 3 ORE LA MATTINA, “SCOPPIERA’” DEFINITIVAMENTE??

La sproporzione tra la domanda di giustizia dei cittadini e l’offerta di giustizia dello Stato è una delle cause, forse la principale, della crisi della giustizia nel nostro ordinamento.

Il problema potrebbe (e dovrebbe) essere risolto – anche ai sensi degli artt.3, 24, 97 Cost. – col miglioramento dell’offerta di giustizia per renderla adeguata alla domanda.

Purtroppo, in questi ultimi anni, complice la perdurante crisi economica, lo Stato è intervenuto in funzione diametralmente opposta, cercando di “contrarre la domanda, sviando le controversie dal giudice ad altri organismi, oppure attribuendo al giudice maggiori poteri, in modo che questi meglio potesse governare la domanda di giustizia” (Scarselli).

In questa linea s’innestano gli ultimi (estemporanei) interventi sulla c.d. geografia giudiziaria che, anziché avvicinare ulteriormente i luoghi deputati a fornire risposte (ovvero le sedi giudiziarie) alle domande di giustizia dei cittadini e perciò al territorio in ossequio al principio di sussidiarietà ed alle tendenze impropriamente definite federaliste di talune parti politiche, mirano a “concentrare” la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, prospettandosi addirittura la soppressione di 52 Tribunali, 200 Sezioni distaccate e 700 sedi del giudice di pace (De Tilla).

Infatti, con la legge 14 settembre 2011, n. 148, è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo ed è stata conferita la “delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”. In particolare, l’art. 1 della citata Legge ha previsto:

  1. al primo comma, la conversione in legge del D.L. 138/2011;
  2. al secondo comma, che “il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l’osservanza” di taluni “principi e criteri direttivi”, che sono dettagliatamente indicati nelle lettere da a) a q) del medesimo comma secondo della L. 148/2011.

Nella fattispecie, la straordinaria necessità ed urgenza dichiarata nel preambolo del decreto-legge n. 138 del 2011, non è stata neppure ripetuta nella legge di conversione n. 148 del 2011, la quale, invece, si è limitata ad introdurre, per la prima volta in sede di conversione, una disciplina – quella relativa alla riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari – della quale non vi è alcun cenno nel decreto poi convertito con modificazioni se non nell’art. 1 comma 2 che indica il fine del “perseguimento delle finalità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111” e, dunque, fa rinvio a quanto previsto da un decreto legge diverso e, oltretutto, già convertito con altra legge!

Appare, così, evidente,  il vulnus inflitto alla norma procedimentale prevista dalla Costituzione che limita l’adozione del decreto-legge ai soli casi di straordinaria necessità ed urgenza e sancisce la perdita di efficacia dello stesso decreto in caso di mancata conversione parlamentare entro i 60 gg. successivi alla pubblicazione.

Solo in tal caso (e nella differente ipotesi del decreto legislativo, dove però la delega parlamentare interviene prima dell’inizio del procedimento di formazione legislativo) è consentito derogare al procedimento legislativo ordinario previsto dall’art. 72 della Costituzione.

Nella fattispecie risulta palese la violazione non solo dell’ iter ordinario di produzione legislativa (sancito dagli artt. 70 e 72) e di quello previsto per la c.d. decretazione d’urgenza (art. 77 co. 2), in quanto non sussistono – per espressa dichiarazione del legislatore, che neppure li ha enunciati con clausola di mero stile – ragioni di necessità ed urgenza a sostegno e supporto dell’introduzione, soltanto in sede di conversione, di una disposizione relativa alla riorganizzazione nella distribuzione degli uffici giudiziari, del tutto eterogenea rispetto al contenuto del decreto-legge convertito, anzi dichiaratamente legata ad altro decreto-legge (già oggetto di conversione con altra legge).

Trattasi, dunque, per l’espressa ammissione contenuta nella legge di conversione, di una “norma intrusa” (Celotto) che introduce una nuova disciplina (e, propriamente, una delega al Governo a legiferare con successivi decreti legislativi in materia di riorganizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio), evidentemente estranea all’insieme delle altre disposizioni del decreto-legge che il primo comma dell’articolo uno provvede a convertire.

In conclusione, nella fattispecie appare evidente come sia stato compiuto un vero e proprio “stravolgimento” del sistema delle fonti e di quello di produzione normativo indicato nella Costituzione che qui viene invertito e “piegato” per giustificare esigenze certamente diverse da quelle di straordinaria necessità ed urgenza che invece sono le sole che legittimano il ricorso al decreto legge.

La norma in esame sembra, quindi, essere incostituzionale, in quanto la sequenza procedimentale decreto-legge + legge di conversione è stata sostituita con la differente sequenza decreto-legge + legge di conversione che contiene (anche) una norma di delega al Governo a legiferare in futuro in materia del tutto estranea al decreto convertito, ma riferita ad altro e diverso decreto già convertito con altra legge di conversione.

Inoltre, ciò comporta anche una palese violazione “sostanziale” dell’art. 15 della legge n. 400 del 1988 (recante la disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) che prevede che i decreti devono contenere norme di immediata applicazione ed il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo; inoltre, l’art. 15 della predetta legge vieta espressamente al Governo l’uso del decreto-legge per conferire deleghe legislative a se medesimo.

Va, inoltre, tenuto presente che la disciplina dettata dalla legge n. 400 del 1988 ha nel nostro ordinamento valore “rafforzato” o almeno peculiare, in quanto i regolamenti interni, sia della Camera che del Senato, invitano le Camere a verificare il rispetto, da parte dei decreti-legge, dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente (e perciò dalla L. 400/1988) ed il Capo dello Stato, in un suo messaggio alle Camere, aveva già esaltato il valore regolamentare della legge in questione, chiedendone il rigoroso rispetto.

Da ultimo, il Presidente Napolitano ha pure richiamato l’attenzione sull’ampiezza e sulla eterogeneità delle modifiche apportate nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (cosiddetto “milleproroghe“) ed ha messo in evidenza che la prassi irrituale con cui si introducono nei decreti legge disposizioni non strettamente attinenti al loro oggetto si pone in contrasto con puntuali norme della Costituzione, delle leggi e dei regolamenti parlamentari, eludendo il vaglio preventivo spettante al Capo dello Stato in sede di emanazione dei decreti-legge.

Ebbene, non si può non condividere l’autorevole ammonimento presidenziale secondo il quale “questo modo di procedere … si pone in contrasto con i principi sanciti dall’articolo 77 della Costituzione e dall’articolo 15, comma 3, della legge di attuazione costituzionale n. 400 del 1988, recepiti dalle stesse norme dei regolamenti parlamentari. L’inserimento nei decreti di disposizioni non strettamente attinenti ai loro contenuti, eterogenee e spesso prive dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, elude il vaglio preventivo spettante al Presidente della Repubblica in sede di emanazione dei decreti legge. Inoltre l’eterogeneità e l’ampiezza delle materie non consentono a tutte le Commissioni competenti di svolgere l’esame referente richiesto dal primo comma dell’articolo 72 della Costituzione, e costringono la discussione da parte di entrambe le Camere nel termine tassativo di 60 giorni.”.

Deve, pertanto, riaffermarsi nella sua pienezza il principio costituzionale secondo il quale il potere normativo spetta in via generale al Parlamento e il decreto-legge ne nenerappresenta una deroga.

Ne deriva che l’iter agevolato della legge di conversione appare giustificato soltanto dalla necessità di convertire in legge disposizioni dettate sul presupposto della straordinaria necessità ed urgenza.

Il giudizio di (in)costituzionalità dell’art. 1 co. 2 della legge n. 148 del 2011 per la violazione del principio di legalità sostanziale (Carlassare) e dei parametri costituzionali relativi alle fonti governative, deriva dall’obbligo per la Corte di salvaguardare la legittimità della disciplina delle fonti, essendo tesa anche alla tutela dei valori e dei diritti fondamentali.

Da ultimo, mentre scrivo queste note mi giunge la gradita mail del presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, Maurizio De Tilla, il quale informa l’assemblea OUA che il 7.11.2011 l’Unione Regionale degli Ordini campani ha fatto proprio il nostro documento di approfondimento, dove rassegnavo conclusioni analoghe a quelle sopra riportate e ha annunciato l’avvio di iniziative giudiziarie per sollevare questioni di incostituzionalità nel solco di quanto sin qui delineato.

Nel frattempo, i colleghi romani avranno notato il silenzio assordante dell’Ordine capitolino (anche) sull’argomento … nemo propheta in Patria!

SPECIALE CONCILIAZIONE: GLI AGGIORNAMENTI E LE QUESTIONI RILEVANTI

Riteniamo utile mettere  a disposizione degli avvocati un “sunto” degli atti e dei documenti utili da studiare e, possibilmente, da esibire in tutte le procedure di conciliazione e nei giudizi che riguardano le materie per le quali è fissata la obbligatorietà:

1. l’ordinanza Tar di RM del 12.4.2011, l’ordinanza GdP di Parma del 1.8.2011, l’ordinanza GdP Catanzaro del 1.9.2011 e l’ordinanza Trib. GE del 18.11.11 he che hanno trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale;

2. l’ordinanza del Tribunale di Palermo di agosto 2011 (strlacio ord. Trib. PA 16.8.2011) e quella del Giudice di Pace di Mercato San Severino di settembre 2011 (ordinanza GdP Mercato San Severino del 21.9.2011) di remissione alla Corte di Giustizia europea.

3. Le 7 fondate questioni di costituzionalità individuate dall’OUA.

4. il parere reso dal prof. Dolmetta all’OUA che estende le questioni di incostituzionalità agli artt. 3, comma 1, 25 e 102, comma 1, Cost.

5.    Il documento/delibera dell’OUA che, facendo propria la delibera adottata dal Consiglio dell’Ordine di Firenze, denuncia il contrasto della obbligatorietà della mediaconciliazione con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

6. la decisione del Trib. RM del 22.7.11 che, con ordinanza collegiale, ha rigettato il reclamo avverso l’ordinanza del G.I che negava la possibilità di trascrivere il verbale di accordo conciliativo in tema di usucapione, ancorchè omologato, per carenza dei presupposti di legge ex artt. 2643 e 2651 c.c.

E’ doveroso per gli avvocati che contestano la costituzionalità della disciplina così come è stata formulata

  • sollevare le questioni di incostituzionalità in tutte le cause che riguardano le materie obbligatorie della mediaconciliazione e, nel contempo,
  • proporre  davanti al giudice istanza di disapplicazione dell’art. 5, comma secondo, del decreto legislativo 28/2010.

Pubblicheremo in tempo reale ogni aggiornamento relativo al procedimento pendente dinanzi alla Corte costituzionale.

LA CORTE COST. SI PRONUNCIA SULL’INELEGGIBILITA’ DI UN CONSIGLIERE DELL’ORDINE CAPITOLINO

Eravamo stati i primi a denunciare la situazione di ineleggibilità di un consigliere dell’Ordine capitolino ed avevamo sostenuto la tesi finanche dinanzi al Consiglio Nazionale Forense che, tuttavia, dubitando addirittura della legittimità costituzionale della disciplina che fissava l’incompatibilità, rimetteva gli atti alla Corte Costituzionale.

Ebbene, ancora una volta, non ci eravamo sbagliati ed, infatti, con l’ord. corte cost. 138 del 2011 è stata ritenuta  manifestamente infondata la questione sollevata dal CNF e relativa alla presunta incostituzionalità della norma che rimuove l’impedimento alla elezione passiva ai Consigli degli ordini forensi ed agli organi della Cassa di previdenza e di assistenza forense per gli avvocati che abbiano fatto parte delle commissioni di esame di abilitazione forense «solo dopo che siano state espletate le elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto per entrambe le elezioni».

Nel merto, la Corte ritiene che “le censure proposte sono palesemente prive di fondatezza in rapporto a tutti i parametri dedotti, tra i quali risulta incongruamente ricompreso, anche alla luce della sentenza n. 80 del 2011, quello di cui all’art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” e che “contrariamente, infatti, all’assunto del Consiglio rimettente, la preclusione alla “candidatura” per le distinte tornate elettorali previste per i Consigli dell’ordine forense, da un lato, e per la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, dall’altro, non riguardano un periodo né temporalmente indeterminato né, in sé, eccessivo o irragionevole, posto che il previsto divieto si riferisce soltanto alle elezioni «immediatamente successive» allo svolgimento dell’incarico di componenti delle commissioni e sottocommissioni per gli esami di avvocato”; infine, la Corte ritiene che “d’altra parte, l’avere il legislatore coerentemente stabilito un divieto “reciproco” per gli avvocati, tra l’espletamento dell’ufficio di componente le commissioni d’esame per l’esercizio della professione forense e la partecipazione agli organismi rappresentativi locali nonché a quelli della Cassa di previdenza e assistenza forense, chiaramente denota una scelta – discrezionale, ma non certo priva di una intrinseca ragionevolezza – di separazione “funzionale” intesa ad impedire possibili commistioni di attribuzioni reputate non opportune, secondo una prospettiva di trasparenza amministrativa e di efficienza gestionale perfettamente in linea con i valori espressi al riguardo dalla Carta fondamentale”.

Non resta che attendere la prossima decisione nel merito del CNF, ma che sorte toccherà agli atti consiliari posti in essere medio tempore?

GRANDE SUCCESSO DELL’ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA: IL TAR ROMANO “SPEDISCE” ALLA CORTE COSTITUZIONALE LA DISCIPLINA SULLA MEDIAZIONE

Con l’ordinanza del 12.4.11 il Tar di Roma, sezione Prima, nell’ambito del ricorso interposto dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana – del quale l’avv. Galletti è componente e coordinatore della comm.ne di diritto amm.vo – per l’annullamento del regolamento del novembre 2010 (recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonchè l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi) ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate,

  • in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, primo periodo (che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate l’obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione), secondo periodo (che prevede che l’esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale), terzo periodo (che dispone che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice);
  • in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, laddove dispone che abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza.

Il giudizio dinanzi al Tar, dunque, resta sospeso in attesa della decisione della Corte costituzionale; peraltro, è stato da taluni (per esempio, l’Ordine di Firenze) autorevolemnte denunciato il contrasto della obbligatorietà della c.d. mediaconciliazione con l’art. 47 della Corte dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

GALLETTI ELETTO A GENOVA DELEGATO ROMANO DELL’ASSEMBLEA OUA

Un sentito grazie: a tutti i congressisti che in quel di Genova mi hanno sostenuto, ai colleghi del direttivo di AZIONE LEGALE (D’Alessio, Pacileo e Guzzanti) che hanno dato battaglia appoggiando la mozione che ha “sbaragliato” il CNF sulle specializzazioni e, soprattutto, agli amici e simpatizzanti che ci hanno seguito con simpatia ed interesse.

Il regolamento sulle specializzazioni, anche grazie al determinante appoggio di tutte le altre associazioni “alleate”, è stato abbattuto e ne siamo tutti felici….

All’interno dell’assemblea dell’Oua porterò, con ancora maggiore forza e convinzione, la mia lotta per un’Avvocatura libera e pulita, che guarda a testa alta alle sfide del futuro!

CONTRO “QUESTA” SPECIALIZZAZIONE … LA PAROLA AL TAR!

Il Consiglio Nazionale Forense ha emanato un regolamento che impone agli avvocati di specializzarsi (in non più di due branche del diritto) previa frequentazione di dispendiosi (in termini temporali e prevedibilmente economici) corsi di formazione (come se non bastassero già i crediti!). Esonero per gli avvocati over  20 anni di professione e niente per i giovani con meno di sei anni di iscrizione all’albo

….. insomma C’E’ DI CHE INDIGNARSI (PER NON DIRE ALTRO….)

 

E LA “MIA”

AZIONE LEGALE SI E’ INDIGNATA SUL  SERIO, ANZI DI PIU’ … DOPO IL

GARANTE, HO ADITO

PURE IL TAR DEL LAZIO!

Leggi qui il  ricorso dell’avv. Galletti innanzi al Tribunale di Via Flaminia

 

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